Lo Statuto di RomaGranata |
Art.1 - Il TORO CLUB ROMA GRANATA è l'associazione che riunisce sostenitori e simpatizzanti del Toro al fine di contribuire con idonee iniziative ad organizzare le manifestazioni di incitamento alla squadra, incontri socio-culturali, sportivi a carattere locale, e mantenere viva la tradizione della gloriosa bandiera granata. L'associazione è senza finalità di lucro e libera da ogni scopo politico. Art.2 - La durata del sodalizio è illimitata nel tempo. Art.3 - Organi del club sono l'Assemblea Generale ed il Consiglio
Direttivo. Art.4 - La convocazione dell'Assemblea generale deve comunicare per iscritto ai Soci, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci alla loro osservanza. Art.5 - Comma 1 - L'Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo
del
Art. 7 - I soci sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto e le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo del club. Essi sono tenuti a versare la quota associativa (decisa dal C.D.) ed hanno il diritto di partecipare alle assemblee e tutte le attività del club. Art. 8 - La qualifica di socio si perde per dimissioni e\o per
espulsione. Art. 9 - Chi desidera associarsi deve presentare domanda scritta su apposito modulo contenente le indicazioni anagrafiche e altre informazioni personali per le quali concede l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dalla legge 675/96 art. 10. Sulla domanda decide il Comitato Esecutivo. Art. 10 - Il presidente ha la legale rappresentanza del club; in caso di sua assenza i poteri saranno esercitati dal vicepresidente. Art. 11 - Il tesseramento ha validità per l'intero anno solare cui si
riferisce. Art. 12 - Le entrate dell'associazione sono determinate da: Le quote e gli altri contributi comunque denominati non sono trasmissibili ne tantomeno rivalutabili. Art. 13 - Il Consiglio Direttivo provvede al termine di ogni anno dalla
compilazione del conto consuntivo che viene posto all'approvazione
dell'assemblea, entro il 30 marzo successivo. Per approvazione,
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